
COSTITUZIONE - SCOPI - STRUTTURA DEL CLUB
Articolo 1
E' costituito il "CLUB ITALIANO PESCATORI A MOSCA" con Sede Sociale in La Spezia (Liguria). Il Club è costituito a tempo indeterminato. Il simbolo sociale è dato dallo stemma che in rappresentazione grafica trovasi allegato in calce al presente Statuto.
Articolo 2
Il Club ha lo scopo di mantenere vive le grandi tradizioni e i principi della pesca a mosca con l'insegnamento e con l'estensione della sua conoscenza teorica e pratica. Per conseguire tali scopi il Club provvede con raccolte di opere specializzate, con l'organizzazione di corsi di addestramento, di gare sociali, di riunioni, proiezioni video di settore, distribuzione di materiale pubblicitario, e con altri mezzi che parranno idonei, anche mediante l'istituzione di scuole nazionali di lancio e di pesca a mosca, alla sua divulgazione. Il Club è rigorosamente apolitico. apartitico, aconfessionale e non ha fini di lucro.
Articolo 3
Il Club è costituito da Sezioni e da Società affiliate. Il Club promuove la costituzione di Sezioni in qualsiasi località d'Italia ed assicura ad esse la più ampia collaborazione per il raggiungimento degli scopi sopra accennati. Le Sezioni possono essere costituite anche all'interno di altre Società sportive, le quali Società debbono presentare al Consiglio Direttivo Nazionale il benestare alla costituzione delle Sezioni medesime. Le Società affiliate sono costituite da Società sportive di Pescatori a mosca che pur aderendo allo Statuto Sociale del Club mantengono una propria individualità. La costituzione delle Sezioni e l'affiliazione di Società di pesca a mosca è deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale del Club. Nei casi di Sezioni costituite all'interno di altre Società e di affiliazione di Società, il Consiglio Direttivo Nazionale prende visione dello Statuto della Società medesima per verificarne la compatibilità delle norme statutarie, e per la delibera è richiesta la maggioranza pari ai due terzi dei votanti. Le stesse società affiliate sono tenute a presentare al Consiglio Direttivo Nazionale eventuali successive modifiche al proprio Statuto, le quali dovranno essere deliberate con la maggioranza dei due terzi dei votanti. Le Sezioni e Società affiliate sono riconosciute dal Consiglio Direttivo Nazionale in carica solo se sono in possesso dell'apposito attestato in regola con l'iscrizione annuale. Le Sezioni e le società affiliate dovranno contenere nella ragione sociale la dizione "Club Italiano Pescatori a Mosca - Sezione di " seguita dalla propria denominazione particolare, per il resto godono della più ampia autonomia, fermo restando l'osservanza delle norme Statutarie. Ogni Sezione e/o Società affiliata ha la facoltà di emanare tutte quelle norme interne atte a meglio regolamentare l'attività della medesima. In ogni Comune del territorio Nazionale non potrà essere costituita più di una Sezione o Società affiliata, salvo il preventivo consenso della Sezione più anziana dislocata del Comune stesso.
AMMISSIONE E QUOTA SOCIALE
Articolo 4
Chiunque desideri essere ammesso come Socio deve presentare al Consiglio Direttivo della Sezione la domanda di ammissione. La domanda deve essere accompagnata dal versamento della quota di iscrizione. L'iscrizione stessa deve intendersi per tutto l'anno in corso con effetto dal principio del medesimo, salvo nel caso in cui, avendo luogo la domanda nell'ultimo trimestre, il Socio richiedente dichiari di chiedere l'ammissione per l'anno successivo. L'ammissione è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo della Sezione ed è annunciata al nuovo Socio con la consegna della tessera sociale di appartenenza. Il nome del nuovo Socio viene iscritto nel ruolo della Sezione. L'affiliazione di una Società di Pescatori a mosca comporta di diritto la qualifica di Socio per tutti gli aderenti alla Società medesima. I Soci sono tenuti alla stretta osservanza delle norme e dei Regolamenti di attuazione Statutari e debbono, per quanto è in loro facoltà, cooperare al conseguimento degli scopi del Club.
